Su incarico della Presidenza, si comunica che le attività praticate in ambito CAI sono da ritenersi attività sportive “amatoriali” e “ludico-motorie” secondo la definizione contenuta nel Decreto Balduzzi:
“(…) è definita amatoriale l’attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, esercitata in forma individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento o al mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori dei rapporti con organizzazioni o soggetti terzi” (così art. 2, comma 1 del Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013, noto come ”Decreto Balduzzi”, recante disciplina in materia di certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale).
Al riguardo si evidenzia che, per effetto di sopravvenute disposizioni di legge modificative del Decreto Balduzzi, è stato soppresso l’obbligo di certificazione medica in relazione all’attività sportiva amatoriale e ludico-motoria
(come sopra definita).
Ciò comporta che le attività svolte in ambito CAI, in quanto ritenute amatoriali e ludico-motorie, non richiedono l’obbligo di certificazione medica, con la conseguenza che non sono, quindi, applicabili al CAI le norme che prevedono tale obbligo.
Quanto sopra non esclude, comunque, la raccomandazione a chi svolge attività in ambito CAI di sottoporsi a periodici controlli medici.
Con i migliori saluti. Il Direttore, Andreina Maggiore
Club Alpino Italiano - Sezione di La Spezia
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